Uno studio condotto dalla Shooting industry foundation of Australia, condotto sulla base di 20 anni di dati ufficiali sulla criminalità, evidenzia che il principio secondo il quale, nel Paese, per possedere un’arma si debba dimostrare di avere una “valida ragione” (caccia, tiro sportivo, collezionismo, produzione o vendita e così via) non ha alcun effetto positivo circa i reati commessi con armi da fuoco. L’indagine è importante perché mette in discussione alla radice quello che, dal 1996 a oggi, è stato uno dei principi cardine delle restrizioni in materia di possesso legale di armi applicate in Australia.
“Le domande sollevate da questo studio non riguardano semplicemente quanto sia restrittiva una legge, ma se vi siano prove che la particolare restrizione produca il risultato dichiarato in termini di sicurezza pubblica”, ha affermato James Walsh, amministratore delegato di Sifa. L’analisi dei dati dell’ufficio australiano di statistica tra il 2005 e il 2024, infatti, non ha rivelato alcuna correlazione significativa tra requisiti più restrittivi in materia di “valida ragione” per il possesso di armi e tassi più bassi di violenza legata alle armi da fuoco.
“Il Nuovo Galles del Sud, che aveva alcuni dei requisiti più stringenti in materia di motivi validi per il possesso legale di armi in particolare per la caccia, ha registrato tassi medi più elevati di diversi reati relativi alle armi da fuoco rispetto al Victoria, nonostante quest’ultimo avesse meno restrizioni sull’istituzione e il mantenimento della caccia come motivo valido”, ha affermato Walsh. “I tassi di omicidio con armi da fuoco erano simili nei due Stati. Questi risultati sollevano importanti interrogativi sulle affermazioni secondo cui le incongruenze tra le leggi statali e territoriali in materia di armi da fuoco comprometterebbero necessariamente la sicurezza della comunità e suggeriscono che l’introduzione di requisiti aggiuntivi che regolamentino la caccia e il tiro a segno non garantisca automaticamente migliori risultati in termini di sicurezza pubblica”.




